14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6050 del 12 marzo 2010
Testo massima n. 1
Le norme relative alla scelta del consulente tecnico d’ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Ne consegue che la decisione di affidare l’incarico ad un professionista [ nella specie, geometra ] iscritto ad un altro diverso da quello competente per la materia al quale si riferisce la consulenza [ nella specie, ingegneri ], ovvero non iscritto in alcun albo professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione.
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