14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8868 del 16 aprile 2014
Testo massima n. 1
In tema di arbitrato, è valido il lodo in cui il dispositivo e la relativa motivazione siano redatti e depositati in tempi diversi, perché, da un lato, il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme e, dall’altro, tale lodo, ancorché non contenuto in unico documento [ come, del resto, si verifica in alcuni procedimenti speciali previsti dal codice di procedura civile ], consente il raggiungimento dello scopo a cui è destinato, ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., componendosi di una parte dispositiva e di una motivazione.
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