Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2633 del 4 marzo 1993

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2633 del 4 marzo 1993

Testo massima n. 1

La mancata comunicazione a controparte di una memoria ex art. 190, terzo comma, c.p.c. — la quale ha la semplice funzione di illustrare le conclusioni già proposte davanti al giudice istruttore, senza la possibilità di ampliare l’oggetto della controversia — determina l’esclusione dal fascicolo della memoria irritualmente depositata, che il giudice non può prendere in considerazione. Pertanto, ove non risulti che la sentenza impugnata abbia tenuto conto della memoria ai fini della decisione, non è configurabile un’ipotesi di nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze