14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 22970 del 7 dicembre 2004
Testo massima n. 1
Con le memorie di cui all’art. 190 c.p.c., le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie e illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali, sicchè nelle memorie non possono essere esposte questioni nuove o formulare nuove conclusioni. Pertanto, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo. [ In applicazione di tale principio la Corte ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito, che aveva escluso la fondatezza della domanda di revocazione, basata sul presunto errore — commesso dal giudice di prime cure — per il mancato esame di un fatto processuale, tendente ad attribuire allo stesso giudice il potere decisorio sul merito della controversia; fatto esposto, per la prima volta, nella comparsa conclusionale depositata nel corso del primo giudizio ].
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