Cass. civ. n. 5751 del 13 giugno 1990
Testo massima n. 1
Attesa la mera funzione della comparsa conclusionale di illustrare le posizioni processuali precedentemente assunte, dalle conclusioni in essa esposte non può dedursi una volontà di rinunzia rispetto a quelle conclusioni contenute nei precedenti atti processuali che non vi siano state riprodotte.