Cass. civ. n. 72 del 9 gennaio 1987

Testo massima n. 1


Per evitare l'accettazione del contraddittorio, con riguardo a domanda tardivamente avanzata in primo grado solo con la precisazione delle conclusioni, l'inammissibilità della domanda medesima deve essere eccepita nella stessa sede, non anche con la comparsa conclusionale, la quale ha la sola funzione di illustrare le domande ed eccezioni già proposte.