14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10268 del 1 dicembre 1994
Testo massima n. 1
Qualora il difensore della parte, comparso all’udienza di precisazione delle conclusioni, abbia precisato le proprie in modo specifico, le domande e le eccezioni non riproposte, a meno che non si riconnettano strettamente con altre specificatamente riproposte o che nella condotta processuale della parte risulti che essa abbia voluto tenere ferma la domanda [ o la eccezione ] non riproposta, debbono presumersi abbandonate o rinunciate, rientrando nei poteri del difensore la rinuncia ad un singolo capo della domanda o la riduzione delle originarie domande. [ Nella specie il difensore del locatore, che nel giudizio di convalida di sfratto per morosità aveva chiesto la risoluzione del rapporto locativo per il tardivo pagamento dei canoni locativi e l’omesso versamento degli interessi e delle spese, aveva precisato le conclusioni insistendo solo nella domanda di condanna al pagamento delle spese processuali e degli interessi maturati sui canoni tardivamente corrisposti dal conduttore ].
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