14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 409 del 12 gennaio 2006
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all’udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non le precisi o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate, e a nulla rileva che, nella comparsa conclusionale, non siano tutte riproposte, non potendosi desumere dalla suddetta comparsa — per la sua funzione meramente illustrativa — alcuna volontà di rinuncia o abbandono delle conclusioni non riproposte.
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