Cass. civ. n. 890 del 29 gennaio 1992
Testo massima n. 1
La rimessione della causa al collegio, disposta dal giudice istruttore, nella prima udienza o in altra successiva, in assenza di una parte costituita, dopo avere invitate le parti presenti a precisare le conclusioni, non è causa di nullità della sentenza se non abbia in concreto pregiudicato il diritto di difesa della parte assente, privandola della possibilità concreta di ampliare il thema decidendum o di opporre eccezioni in senso proprio o in ordine alla competenza.