14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 839 del 28 gennaio 1998
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in Massimario
Testo massima n. 1
La rimessione della causa al collegio da parte del giudice istruttore costituisce limite temporale entro il quale la parte ha facoltà di produrre nuovi documenti [ art. 185 c.p.c. e 87 att. c.p.c. ], con la conseguenza che i documenti prodotti successivamente non possono essere utilizzati ai fini del decidere pure se attengono a questioni rilevabili d’ufficio da parte del giudice in ogni stato e grado del processo.
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