14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 22618 del 11 dicembre 2012
Testo massima n. 1
L’omissione dell’invito alla precisazione delle conclusioni integra una semplice irregolarità, che non invalida l’ulteriore fase del giudizio, poiché tale invito non è prescritto a pena di nullità e la sua mancanza non importa una lesione del principio del contraddittorio, non impedendo ai contendenti di precisare, ed eventualmente modificare, le rispettive conclusioni prima della spedizione della causa al collegio. [ Principio enunciato riguardo a un giudizio di rinvio soggetto al rito anteriore alla legge n. 353 del 1990 ].
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