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Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 13163 del 27 maggio 2013

Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 13163 del 27 maggio 2013

Testo massima n. 1

Nessun obbligo sussiste per il giudice, dopo il passaggio della causa in decisione, di rimetterla sul ruolo onde permettere una nuova produzione, nè lo stesso è tenuto ad esaminare eventuali sollecitazioni al riguardo dell’interessato, non essendo consentito alle parti di rivolgere istanze dopo l’indicato momento.

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