14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7193 del 4 dicembre 1986
Testo massima n. 1
La conciliazione giudiziale — oltre ad avere gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico che le parti abbiano inteso stipulare [ transazione, negozio di accertamento, rinuncia ] — ha unicamente l’effetto processuale di determinare la chiusura del processo di cognizione nel quale essa intervenga, con conseguente ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo [ ed estinzione del giudizio ], mentre non ha — come nel regime del codice civile abrogato [ art. 1772 ] — autorità di sentenza irrevocabile; deve quindi escludersi qualsiasi equivalenza tra l’eccezione di intervenuta conciliazione giudiziale e l’exceptio rei judicatae.
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Testo massima n. 2
La transazione stipulata tra le parti in sede di conciliazione giudiziaria non necessariamente deve essere limitata ai rapporti giuridici dedotti in giudizio, ma può riguardare anche rapporti ulteriori e diversi intercorrenti tra le stesse parti.
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