14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 20236 del 18 settembre 2009
Posted at 17:36h
in Massimario
Testo massima n. 1
La conciliazione giudiziale è atto che esula dai poteri del difensore [ salvo espresso conferimento del potere medesimo ] e, incidendo direttamente sul diritto controverso, può validamente essere compiuto dalla parte senza il ministero del difensore stesso. Ne consegue che il verbale di conciliazione è valido ed efficace anche quando non sia sottoscritto dal difensore, né questi abbia partecipato all’udienza nella quale le parti si sono conciliate.
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