14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1589 del 28 gennaio 2015
Posted at 17:36h
in Massimario
Testo massima n. 1
Non costituisce estensione del “petitum” o domanda nuova, né modifica la materia del contendere, la richiesta di liquidazione del danno in via equitativa, quando la domanda formulata nell’atto introduttivo abbia avuto ad oggetto il risarcimento del danno da determinarsi in corso di giudizio.
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