14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13767 del 3 luglio 2015
Testo massima n. 1
L’azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto un pagamento, ai sensi dell’art. 67 della legge fall., mira ad ottenere la reintegrazione della garanzia patrimoniale del debitore fallito, che si realizza qualora il corrispondente importo sia recuperato attraverso la sua restituzione; ne consegue che, per la produzione di tale effetto, non è necessaria un’esplicita domanda, perché il suo perseguimento è compreso necessariamente nel “petitum” originario, sorgendo, infatti, il debito di restituzione con la sentenza costitutiva che, pronunciando la revoca, attualizza, al momento del suo passaggio in giudicato, il diritto potestativo esercitato dalla massa con l’azione del curatore e volto proprio ad ottenere il recupero delle somme versate dal debitore in violazione della “par condicio”.
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Testo massima n. 2
Nell’azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di più rimesse bancarie solutorie, non viene proposta una sola domanda, ma tante domande quante sono le rimesse ritenute revocabili, trattandosi di domande fondate su fatti costitutivi diversi, sicché, ove in sede di precisazione delle conclusioni sia richiesta la revoca di un maggior numero di rimesse, rispetto a quelle indicate nell’atto di citazione, deve ritenersi che sia stata proposta una inammissibile domanda nuova, poiché l’estensione della revoca comporta il riferimento a fatti costitutivi nuovi e non allegati con l’originario atto di citazione.
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