14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 18275 del 26 agosto 2014
Testo massima n. 1
Nel giudizio di responsabilità per inadempimento contrattuale del professionista [ nella specie, fondato sull’asserita insufficienza dell’opera di un ingegnere edile nell’approntare i rimedi preventivi alle infiltrazioni d’acqua in un fabbricato ], non costituisce mutamento della domanda, ma semplice “emendatio libelli”, l’allegazione di profili di inadeguatezza della prestazione diversi da quelli inizialmente prospettati [ nella specie, relativi alla mancata previsione di un fenomeno di risalita per capillarità dell’acqua ], restando immutato il fatto giuridico invocato a “causa petendi” del risarcimento.
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