14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12078 del 18 agosto 2003
Posted at 16:35h
in Massimario
Testo massima n. 1
Per l’atto di messa in mora, che è un atto stragiudiziale, non è richiesto, all’infuori della scrittura, alcun rigore di forme e, in particolare, ai fini della interruzione della prescrizione, non sono previste modalità particolari di trasmissione, essendo solo sufficiente che l’atto, contenente l’intimazione di pagamento, pervenga nella sfera di conoscenza del debitore.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]