14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 4602 del 15 aprile 1992
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 [ applicabile anche dopo l’entrata in vigore dell’attuale codice di rito ], il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all’atto di costituirsi in giudizio, nel luogo ove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in mancanza di ciò, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria di detto giudice; con la conseguenza che tale domicilio assume rilievo sia ai fini della notifica della sentenza al procuratore medesimo, idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione, sia ai fini della notifica di quest’ultima.
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