14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 10961 del 13 maggio 2009
Testo massima n. 1
In tema di contenzioso tributario, la consegna a mani proprie della parte rappresenta una modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere, in tal senso dovendosi interpretare l’art. 17 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, che, in quanto norma speciale, prevale su quella di cui all’art. 170 c.p.c., ai sensi dell’art. 1, comma secondo, del D.L.vo n. 546 cit. Pertanto, è valida la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza effettuata a mani proprie della parte, anche quando la stessa sia costituita a mezzo di difensore, essendo tale comunicazione idonea a garantire il contraddittorio delle parti.
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