14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1681 del 29 gennaio 2015
Testo massima n. 1
La nullità dell’atto di citazione per “petitum” omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell’art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell’atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell’oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. [ Nella specie, la S.C. ha escluso che la domanda fosse indeterminata – per non essere stato chiaramente individuato il periodo di comparsa dei danni da infiltrazioni tra le unità immobiliari, ripetutisi in più momenti – attese le diffuse ed argomentate controdeduzioni della controparte, che, anzi, sin dall’inizio aveva eccepito la prescrizione delle pretese ].
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