14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15128 del 2 luglio 2014
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in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini del calcolo dei termini minimi a comparire di cui all’art. 163 bis cod. proc. civ., decorrenti dalla data della notifica della citazione [ in primo grado ed in appello ], occorre fare riferimento alla data dell’udienza fissata in citazione, fermo restando che, in caso di inosservanza dei predetti termini, la nullità della citazione non è sanata quando essi risultino rispettati per effetto del differimento dell’udienza a norma dell’art. 168 bis, quarto e quinto comma, cod. proc. civ..
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