14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1618 del 12 marzo 1982
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in Massimario
Testo massima n. 1
La costituzione in mora, pur se svincolata da precise formalità, deve contenere l’intimazione o richiesta precisa di pagare e deve essere effettuata per iscritto salvo, per il creditore, la facoltà di provare con ogni mezzo, e perciò anche per testi o presunzioni, che lo scritto stesso è stato effettivamente trasmesso al debitore e da questi ricevuto.
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