14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 402 del 19 gennaio 1979
Testo massima n. 1
L’art. 163, n. 6, c.p.c. richiede, in relazione ai difensori, la mera indicazione del nome e cognome e non già quella della loro residenza, né la necessità di tale indicazione può desumersi dalla disposizione contenuta nel n. 2 dell’articolo predetto, in cui si prescrive l’indicazione della residenza della parte e delle persone che rispettivamente la rappresentano e la assistono, giacché tale prescrizione attiene non alla residenza del procuratore ad lites, ma della persona che ha la rappresentanza o l’assistenza di persone totalmente o parzialmente prive di capacità giuridica.
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