Cass. civ. n. 1008 del 17 febbraio 1982

Testo massima n. 1


L'art. 163, n. 5, c.p.c. nel disporre che l'atto di citazione deve contenere l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende servirsi e, in particolare, dei documenti che offre in comunicazione, concerne i documenti attinenti al merito della controversia, non quelli riguardanti la legittimazione della parte, che il giudice deve controllare d'ufficio prima di entrare nell'esame del merito della controversia.