14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3380 del 16 maggio 1983
Testo massima n. 1
L’intimazione scritta di pagamento, poiché gli effetti tipici ad essa collegati sono indipendenti dalla volontà dell’intimante diretta a produrli, non rientra fra gli atti negoziali ma fra i meri atti giuridici, nei confronti dei quali, non operando il richiamo della disciplina dei contratti effettuato [ per i negozi giuridici unilaterali ] dall’art. 1324 c.c., le regole di ermeneutica contrattuale sono estensibili solo per analogia, nei limiti di ammissibilità ed operatività della medesima. Consegue che, nell’interpretazione di detta intimazione, mentre va esclusa l’applicazione analogica dell’art. 1362 c.c., stante l’irrilevanza dell’intento perseguito dall’autore dell’atto, è invece ammissibile il ricorso [ in via analogica ] alla disposizione dell’art. 1363 dello stesso codice, con la precisazione, peraltro, che la considerazione dell’atto nel suo complesso non è finalizzata alla ricerca dell’intento perseguito dal suo autore ma all’oggettiva riconoscibilità dell’atto medesimo da parte del destinatario.
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