14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 188 del 12 gennaio 1996
Testo massima n. 1
La nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell’oggetto della domanda, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l’aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti — desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio — in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse, la quale, costituendo apprezzamento di fatto, è censurabile in cassazione solo se non congruamente o correttamente motivata.
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