14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 28669 del 27 dicembre 2013
Testo massima n. 1
In tema di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, l’atto di citazione deve essere caratterizzato da adeguata determinazione dell’oggetto del giudizio, dovendo esso indicare espressamente tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, con espresso riferimento alla violazione dei doveri legali e statutari, nel rispetto del disposto dell’art. 163, terzo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. Tuttavia, perché sussista la nullità dell’atto di citazione ex art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. è necessario che tali elementi risultino incerti ed inadeguati a tratteggiare l’azione, in quanto l’incertezza non sia marginale o superabile, ma investa l’intero contenuto dell’atto. [ Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto chiari e non equivoci i fatti allegati dalla curatela fallimentare, sebbene ipotizzati indistintamente in capo a tutti i convenuti, essendo stati specificamente individuati nell’atto di citazione sia i periodi in cui ciascuno aveva ricoperto la carica, sia le condotte, individuali o in concorso, ad essi imputate ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]