14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2905 del 9 giugno 1978
Testo massima n. 1
In base al principio del carattere unitario della personalità dello Stato, la ripartizione dei compiti fra i vari organi e le varie amministrazioni dello Stato comporta unicamente l’onere per i terzi di individuare precisamente il ramo di amministrazione da evocare in giudizio, mentre, quando è lo Stato ad assumere la qualità di attore, non rileva per i terzi l’esatta e precisa individuazione dell’amministrazione che ha instaurato il rapporto processuale, sempre che la stessa si sia costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato. [ Nella specie il ricorrente sosteneva che l’amministrazione della difesa-aeronautica, essendo priva di personalità giuridica come amministrazione autonoma, fosse carente di legittimazione ad agire ].
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