14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6521 del 2 aprile 2004
Posted at 17:35h
in Massimario
Testo massima n. 1
Se convenuta in giudizio è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’atto di citazione deve contenere, ai sensi dell’art. 163 c.p.c, l’indicazione dell’organo o dell’ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio [ per la società in nome collettivo da ravvisarsi nell’amministratore che ha il potere di rappresentarla ], e non anche della prima la quale ne è titolare.
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