14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6803 del 4 maggio 2012
Posted at 17:35h
in Massimario
Testo massima n. 1
La partecipazione al giudizio di società erroneamente o inesattamente indicata nella ragione sociale che ne specifichi erroneamente la forma [ nella specie, di s.n.c. anziché di s.a.s. ] non comporta la nullità né della citazione [ tanto in primo grado, quanto in appello ], né della notificazione di essa, a meno che il suddetto errore non ingeneri nel destinatario dell’atto processuale un’incertezza assoluta sull’esatta identificazione della società. *
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