14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2000 del 22 febbraio 2001
Testo massima n. 1
In tema di interpretazione di un atto di costituzione in mora, la sua natura di atto giuridico in senso stretto [ nonché recettizio ] non consente l’applicabilità diretta ed immediata dei principi sui vizi del volere e della capacità dettati in tema di atti negoziali, ma legittima, purtuttavia, il ricorso, in via analogica, alle regole di ermeneutica, in quanto compatibili, degli atti negoziali stessi [ per essere questi ultimi, comunque manifestazioni di volontà i cui effetti sono direttamente determinati dalla norma che li disciplina ], con la conseguenza che anche l’attività interpretativa dell’atto di costituzione in mora si traduce in una indagine di fatto istituzionalmente affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inadeguatezza della motivazione — tale, cioè, da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito da detto giudice per giungere all’attribuzione di un certo contenuto [ e di una certa significazione ] all’atto in esame — ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto.
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