Cass. civ. n. 10223 del 29 novembre 1994
Testo massima n. 1
Non pregiudica la validità di un atto di citazione l'inesatta indicazione del nome del soggetto convenuto nella parte dell'atto relativa alla vocatio in iudicium, se il complessivo contenuto dell'atto e la sua notificazione all'effettivo convenuto rendano evidente che è intervenuto un mero errore materiale. (Nella specie il giudice di merito aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di vari fratelli di un soggetto già presente in causa e in uno degli atti di chiamata in causa era stato erroneamente riportato nella vocatio in ius il nome del fratello già costituito; allo stesso atto, però, era stata allegata l'ordinanza a cui era stata prestata ottemperanza, contenente la specifica indicazione dei soggetti a cui doveva estendersi il contraddittorio).