14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10790 del 12 agosto 2000
Testo massima n. 1
La nullità della citazione derivante da errore nella denominazione della parte, anche quando determina l’incertezza assoluta circa il soggetto contro cui la domanda è stata proposta, non dà luogo ad un caso di inesistenza giuridica, ma ad un caso di nullità della sentenza; sicché, la persona nei cui confronti la sentenza è stata fatta valere sul presupposto che la decisione, al di là dell’errore nella denominazione, è stata pronunciata su domanda proposta contro di lei, ha il rimedio non dell’opposizione all’esecuzione, ma dell’impugnazione della sentenza.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]