14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4275 del 24 marzo 2003
Testo massima n. 1
L’errore sulle generalità del destinatario contenuto nell’atto di citazione in appello e nella notifica di esso può comportare la nullità di entrambi gli atti solo nel caso in cui l’errore stesso sia tale da determinare, in concreto, una incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta, mentre non sussiste alcuna ipotesi di nullità nel caso in cui l’incertezza sul destinatario degli atti non sia assoluta, in quanto questi è chiaramente individuabile dal contenuto degli atti, poiché la riconoscibilità dell’errore esclude la configurabilità della nullità.
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