Cass. civ. n. 446 del 28 febbraio 1964

Testo massima n. 1


La mancanza, nell'atto di citazione, della indicazione del giudice davanti al quale il convenuto deve comparire costituisce un caso di nullità assoluta rilevabile anche di ufficio e determinante la nullità di tutto il successivo procedimento (nella specie atto di appello). (Cass. n. civ., 21 maggio 1949, n. 1305). Tuttavia la nullità attiene al contenuto dell'atto di citazione in giudizio, considerato in se stesso e non in rapporto ad altri eventuali giudizi separatamente istituiti.