14 Mag Cassazione civile sentenza n. 446 del 28 febbraio 1964
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in Massimario
Testo massima n. 1
La mancanza, nell’atto di citazione, della indicazione del giudice davanti al quale il convenuto deve comparire costituisce un caso di nullità assoluta rilevabile anche di ufficio e determinante la nullità di tutto il successivo procedimento [ nella specie atto di appello ]. [ Cass. civ., 21 maggio 1949, n. 1305 ]. Tuttavia la nullità attiene al contenuto dell’atto di citazione in giudizio, considerato in se stesso e non in rapporto ad altri eventuali giudizi separatamente istituiti.
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