14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 21557 del 13 ottobre 2014
Testo massima n. 1
La ripartizione degli affari tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate ha carattere interno e non può mai dare luogo a questioni di competenza territoriale, sicché ove ne siano violati i criteri va disposta la trasmissione degli atti al presidente del tribunale perché provveda con decreto non impugnabile ai sensi dell’art. 83 ter disp. att. cod. proc. civ. Qualora, peraltro, l’attore abbia indicato nell’atto di citazione, sia pure erroneamente, la sede principale del tribunale [ nella specie, di Paola ], ma, successivamente, abbia iscritto la causa presso la sezione distaccata [ nella specie, di Scalea ], resta precluso al convenuto di conoscere effettivamente la sede presso la quale avrebbe dovuto costituirsi, con conseguente nullità del giudizio dovendosi interpretare l’art. 163 cod. proc. civ., alla luce del diritto costituzionale di difesa, nel senso che l’atto introduttivo non solo deve indicare il tribunale centrale ma anche la sede distaccata e, se indica solo il primo, deve essere seguito dall’iscrizione presso di esso.
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