14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1816 del 4 marzo 1999
Testo massima n. 1
L’inesistenza giuridica della sentenza può esser fatta valere, oltreché [ ed in ogni tempo ] attraverso il rimedio dell’“actio nullitatis”, anche mediante gli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che, in tale ultima ipotesi [ e diversamente da quanto accade per i vizi che comportano nullità ], il giudice, dichiarata l’inesistenza della sentenza, deve rimettere le parti nel grado in cui tale radicale vizio si sia verificato, venendo, in tale ipotesi, consentita [ a differenza dell’“actio nullitatis” ] la continuazione del giudizio, con la pronuncia di una decisione di merito, nell’ambito dello stesso processo.
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