14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 16045 del 21 dicembre 2000
Testo massima n. 1
Il motivo di nullità della sentenza, costituito dal fatto che la decisione risulta pronunciata da un collegio giudicante diverso da quello dinanzi al quale si è svolta la discussione, è assimilabile a quello della mancata sottoscrizione della sentenza e, come tale rientra nella previsione di cui all’art. 161, comma secondo, c.p.c., sottraendosi al principio che traduce in motivi di nullità i motivi di impugnazione; ciò comporta che detta nullità è rilevabile anche d’ufficio in sede di impugnazione e che, anche in esito al giudizio di cassazione, la causa debba essere rimessa allo stesso giudice che ha emesso la sentenza. [ Nella specie, riguardando il vizio sentenza di lavoro emessa da un tribunale in grado d’appello, la causa è stata rinviata — a seguito della riforma di cui al D.L.vo n. 51 del 1998 — alla locale corte d’appello ].
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