14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2621 del 20 aprile 1985
Testo massima n. 1
Il disposto dell’art. 155, ultimo comma, c.p.c., secondo cui la scadenza di un termine, se cade in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, è di applicazione generale, riferendosi non solo ai termini ordinatori, ma anche a quelli perentori e quindi trova applicazione anche nel caso del termine per il deposito del ricorso per cassazione [ art. 369 c.p.c. ] a nulla rilevando in contrario l’eventuale scelta del mezzo postale sì che il deposito è tempestivo se il plico perviene alla cancelleria entro il termine come prorogato dal citato art. 155.
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