14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10785 del 12 agosto 2000
Testo massima n. 1
Per il computo dei termini a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e giorno; ne consegue, in particolare, che la scadenza del termine annuale per l’impugnazione delle sentenze – nelle controversie, come quelle di lavoro, a cui non è applicabile la sospensione feriale dei termini – coincide con lo spirare del giorno [ dell’anno successivo ] avente la stessa denominazione, quanto a mese e numero, di quello in cui la sentenza è stata depositata.
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