Cass. civ. n. 1050 del 31 marzo 1969
Testo massima n. 1
L'intimazione o richiesta della prestazione da parte del creditore (costituzione in mora) presuppone l'inadempimento provvisorio, suscettibile di essere sanato, mentre essa non è necessaria quando il creditore fa valere la definitiva inesecuzione della prestazione.