Avvocato.it

Cassazione civile Sez. V sentenza n. 19874 del 14 novembre 2012

Cassazione civile Sez. V sentenza n. 19874 del 14 novembre 2012

Testo massima n. 1

In materia di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la disposizione dell’art. 1 della legge n. 742 del 1969, per la quale, se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, esso è differito alla fine di detto periodo, va intesa nel senso che il giorno 16 settembre è compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che tale giorno non segna l’inizio del termine, ma l’inizio del suo decorso, il quale non include il “dies a quo”, in applicazione del principio fissato dall’art. 155, primo comma, c.p.c..

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze