14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 12544 del 17 giugno 2015
Testo massima n. 1
In tema di contenzioso tributario, l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis c.p.c. [ abrogato dall’art. 46 della l. n. 69 del 2009, e sostituito dalla norma generale di cui all’art. 153, comma 2, c.p.c. ], è applicabile al rito tributario, operando sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali “interni” al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l’impugnazione dei provvedimenti sostanziali. [ Nel caso in esame, la S.C. ha, tuttavia, rigettato il ricorso, escludendo che lo stato di malattia sopravvenuta ed il successivo decesso del difensore, incaricato della riassunzione del giudizio dieci mesi prima rispetto alla scadenza del termine, potessero integrare causa di non imputabilità della decadenza ].
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