14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 14230 del 8 luglio 2015
Testo massima n. 1
In tema di notificazione ad una persona giuridica, eseguita a mezzo posta alla persona fisica che la rappresenta, ai sensi dell’art. 145, primo comma, cod. proc. civ. [ sia nell’attuale formulazione, sia nel testo anteriore, applicabile “ratione temporis” ], non è il plico, ma l’atto da notificare che deve indicare, a pena di nullità, la qualità di rappresentante della persona giuridica e la sua residenza, domicilio e dimora abituale, come si desume sia dal dato letterale sia dalla possibile mancanza del plico.
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