14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15326 del 21 luglio 2015
Testo massima n. 1
La regola stabilita dall’art. 138, comma 1, c.p.c., secondo cui l’ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, essendo questi, dopo la costituzione in giudizio della parte a mezzo di procuratore, l’unico destinatario delle notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento [ art. 170, comma 1, c.p.c. ], sicché, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, è valida la notifica della sentenza effettuata a mani proprie del procuratore costituito, ancorché in luogo diverso da quello in cui la parte abbia, presso il medesimo, eletto domicilio.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]