14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1242 del 1 dicembre 2000
Posted at 17:35h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa [ nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell’ordine ], va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand’anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell’intimato e, quindi, dall’accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.
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