14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 357 del 10 gennaio 2011
Testo massima n. 1
Il procuratore che sia semplice domiciliatario è abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non anche al compimento di atti di impulso processuale [ quale, nella specie, la notifica del controricorso ]; pertanto, poiché – a norma dell’art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 – solo l’avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche, la notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario è da ritenere inesistente anziché nulla, con conseguente impossibilità di applicare l’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista per i soli casi di nullità dall’art. 156 c.p.c..
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