Cass. civ. n. 2922 del 22 luglio 1976
Testo massima n. 1
La notificazione della sentenza a più parti presso un unico domiciliatario o procuratore deve essere eseguita mediante consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari; se le copie sono di numero inferiore, non essendo possibile stabilire la persona cui esse furono dirette, la notificazione deve considerarsi inesistente. (Applicazione in tema di decorrenza del termine di impugnazione).