14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 16591 del 23 agosto 2004
Testo massima n. 1
I messi comunali, ai quali la legge consente che siano affidate le funzioni di notificazione di atti amministrativi [ art. 201 cod. str., art. 10 legge n. 265 del 1999, nonché, per i ricorsi agli organi della giurisdizione amministrativa, art. 8 R.D. n. 642 del 1907 ] sono del tutto estranei alla categoria dei messi del giudice di pace [ già messi di conciliazione ], i quali, pur in rapporto di servizio con l’ente locale, sono inseriti nell’ufficio giudiziario per effetto di nomina da parte del presidente del tribunale e, appartenendo a un ruolo transitorio ad esaurimento, partecipano con gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti alla funzione di notificazione degli atti processuali [ artt. 12 e 13 della legge n. 374 del 1991, come modificati dal decreto-legge n. 571 del 1994, convertito nella legge n. 673 del 1994, e dalla legge n. 479 del 1999 ]. Pertanto, mentre è nulla [ e sanabile con il raggiungimento dello scopo o con l’ordine di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. ] la notificazione del ricorso per cassazione eseguita dal messo del giudice di pace in violazione delle regole sulla distribuzione delle competenze con gli ufficiali giudiziari e aiutanti, è giuridicamente inesistente quella eseguita dal messo comunale, collocandosi essa al di fuori delle sue attribuzioni.
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